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Psicologo : professione più bella e più difficile di tutte!

Il Testo Unico delle Attività Sanitarie

Le attività illegali degli esercenti le attività sanitarie, la professione di psicologo,  sono contemplate dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dai rispettivi Codici Deontologici. Queste trovano riferimenti anche nelle Convenzioni nazionali, nel codice penale e altre disposizioni di carattere giuridico e amministrativo.

Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie definisce la professione sanitaria principale quella che viene esercitata con il titolo di Laurea e la professione dello Psicologo vi corrisponde come quella del Medico. Entrambe le professioni appartengono al novero delle professioni intellettuali (codice civile art. 2229) per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi Albi. Essi  debbono possedere requisiti di preparazione culturale, scientifica e tecnica, documentati dal possesso della laurea e dall’abilitazione all’esercizio professionale.

Gli Ordine e gli Albi Professionali

L’iscrizione agli ORDINI PROFESSIONALI, è, dunque, requisito indispensabile per poter svolgere la professione.  A maggior ragione perché, se le suddette attività sono esercitate all’interno di enti pubblici, a seguito di un concorso pubblico. Il professionista, a norma del codice penale può rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o quella di incaricato di un pubblico servizio. A  differenza dei soggetti, esercitanti la libera professione, che si ascrivono tra le persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Tutti i professionisti sanitari sono obbligati ad attenersi al Codice Deontologico della Professione al cui Albo sono iscritti.

La Psicologia e la Psicoterapia Sono Regolamentate dalla Legge Del 18 febbraio 1989, n. 56.  In particolare i primi tre articoli dell’ Ordinamento della professione di psicologo definiscono molto bene l’ attività. Per questo ad essi bisogna riferirsi per chiarire i dubbi che troppo spesso arrivano dalle professioni limitrofe sanitarie di diversa categoria. Proprio  come definite nelle tabelle del Testo unico delle professioni sanitarie, e professioni non sanitarie.

Gli Articoli della Professione di Psicologo

ART. 1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. Esse sono rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

ART. 2. Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo.

  • 1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.
  • 2. L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  • 3. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico. Questo  secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3. Esercizio dell’attività psicoterapeutica.

  • 1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica (4).
  • 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione .
  • 3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (5).

La professione dello psicologo e quella del medico

IL MEDICO, COMPRESO QUELLO SPECIALIZZATO IN PSICHIATRIA, SE NON POSSIEDE L’ULTERIORE SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA, ALMENO QUADRIENNALE, NON PUO’ ISCRIVERSI ALL’ALBO DEGLI PSICOTERAPEUTI ( art.3 comma 1) E, QUINDI, NON PUO’ ESERCITARE LA PSICOTERAPIA; COME LO PSICOTERAPEUTA NON MEDICO NON PUO’ ESERCITARE LA PROFESSIONE DI MEDICO (art.3. comma 2) NON ESSENDO ISCRITTO ALL’ORDINE DEI MEDICI.

Per quanto sia in mia conoscenza, non risultano altri riferimenti di legge oltre a questi, per cui tutte le attività di cui si possa dubitare per il loro esercizio dovrebbero, secondo me, rientrare nell’ordinamento degli psicologi in particolare nei suddetti tre articoli e poi sul CODICE DEONTOLOGICO CHE MEGLIO ne SPECIFICA LE ATTIVITA’ .

Il rapporto della professione di Psicologo con la professione di Medico non è pensabile se gli psicologi pensano ancora che lo psichiatra può fare automaticamente lo psicologo o lo psicoterapeuta, diffondendo informazioni sbagliate sulla propria professione: i medici devono essere specializzati in psicoterapia se vogliono curare con la psicoterapia; ma non è, soprattutto, pensabile che i singoli professionisti psicologi debbano subire, a 25 anni dalla legge 56/89 continue svalutazioni personali/professionali perché la categoria medica è socialmente ed istituzionalmente più riconosciuta. Lo psicologo non si può permettere di dover cedere la sua professione allo psichiatra o ad altri medici (e dove li mettiamo i neuropsichiatri?), che continuano impropriamente ad usare gli strumenti dello psicologo definendosi e lasciandosi definire impropriamente psicologi pubblicamente in tutti i mass media ( colloquio psicologico, test ed altro come da art.1) .

Considerazioni sul compito dell’Ordine degli Psicologi

RITENGO CHE SIA COMPITO PRIMARIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI:

Punto 1

  • 1) dare impulso ad una maggiore conoscenza della legge 56/89 e del codice deontologico degli psicologi tra gli iscritti all’ordine affinché l’esercizio della professione sia sicura e legale;

Punto 2

  • 2) fare una massiccia informazione nella società tutta su cosa sia uno psicologo e uno psicoterapeuta, affinché i singoli professionisti non si trovino più a dover affrontare battaglie perse in partenza, e fare si che la gente comune sappia come perché e quando rivolgersi allo psicologo senza confondersi con altre figure professionali;

Punto 3

  • 3) prendere iniziative in questo senso, dando una maggiore attenzione alle segnalazioni degli psicologi verso tutte le persone cha abusano della professione, magari chiarificando anche il significato della parola “abuso” che, nei fatti, va oltre il codice penale nel suo art. 348: “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a un milione”. L’Usurpazione di titoli è un altro reato previsto dal codice penale (art. 498) che punisce con la multa da lire 200.000 a due milioni chiunque abusivamente porta in pubblico i segni di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, ovvero si arroga dignità, gradi accademici o titoli o qualità di uffici, impieghi o professioni;

Punto 4

  • 4) prevedere un nuovo articolo nel codice deontologico che chiarificasse il tipo di incompatibilità tra professioni diverse, al fine di individuare meglio la professione di psicologo, come accade, per esempio, con la “Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni“ (L.n.28/1991 Serenissima Repubblica di San Marino) dove nell’art 4 (Incompatibilità tra professioni diverse) prevede: “Non è consentito l’esercizio di più professioni intellettuali qualora le rispettive competenze comprendano settori operativi comuni a diverso livello di formazione, ovvero siano suscettibili di provocare reciproche interferenze e conflitti di interessi tali da condizionare la libera scelta delle modalità di espletamento dell’attività professionale, ovvero siano idonee a determinare situazioni di scorretta concorrenza.”

Riflessioni finali

Queste riflessioni sono dovute, per lo più, all’esperienza di psicologo psicoterapeuta libero professionista e convenzionato con la Asl in base all’ACN dei medici e psicologi ed altre professionalità. Tale esperienza  mi ha fatto confrontare e tutt’ora mi fanno confrontare con i colleghi sia psicologi, che medici, assistenti sociali ed altri.

Purtroppo, a tutt’oggi, s’incontrano tantissimi problemi, per la risoluzione dei quali più volte bisogna rivolgersi all’ Ordine professionale. Infatti  non trovando mai soluzioni se non con l’aiuto di qualche avvocato e questo fa avere l’idea del tipo di competenza di certi colleghi che amministrano gli Ordini e il sostegno alla tutela della professione che possono fare.

Un grazie a tutti che commenteranno e metteranno un “mi piace” ?).

Se hai trovato interessante questo articolo, puoi leggere anche: La Professione di Psicoterapeuta nella Marsica e ad Avezzano

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